Art. 1.
(Concessione di un indennizzo in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste e ai familiari dei deceduti).

      1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1272 è inserito il seguente:

      «1272-bis. Ai soggetti di cui al comma 1272 è erogato un indennizzo in denaro, avente carattere simbolico, pari a 2.000 euro, da erogare in un'unica soluzione, a titolo di riconoscimento delle sofferenze subite».