1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1272 è inserito il seguente:
«1272-bis. Ai soggetti di cui al comma 1272 è erogato un indennizzo in denaro, avente carattere simbolico, pari a 2.000 euro, da erogare in un'unica soluzione, a titolo di riconoscimento delle sofferenze subite».